La vexata quaestio delle modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.) – Le precisazioni della Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano.
Pubblicato il 02/06/16 18:51 [Doc.1163]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


MASSIMA

"Alla luce del nuovo testo dell’art. 2464, comma 4, c.c. (introdotto all’art. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:

(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;

(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall’atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante;

(c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a."


Segnalazione Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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