Sostituzione in sede di gara della consorziata designata priva dei requisiti di partecipazione
Pubblicato il 27/01/23 00:00 [Doc.11646]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - IRREGOLARITA' FISCALE CONSORZIATA - CONSORZI STABILI - SOSTITUZIONE - MODIFICA IN RIDUZIONE - AMMESSA

Cons. Stato, sez. V, 24.1.2023 n. 779

E' consentita in sede di gara la sostituzione della consorziata designata priva dei requisiti di partecipazione ex art. 80 con altra impresa in possesso dei requisiti di partecipazione e di quelli di qualificazione per l'esecuzione delle obbligazioni assunte da quest'ultima a condizione che la consorziata fosse in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara alla data di presentazione della domanda.

Ciò in quanto negare l'applicabilità dell'istituto (previsto per i raggruppamenti temporanei) ai consorzi stabili determinerebbe la conseguenza del venir meno della finalità giuridica per la quale è stato previsto l'istituto, che è quello di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di gara cui non avrebbero potuto partecipare con i soli propri requisiti, al tempo stesso, beneficiando di un rapporto mediato tra l'amministrazione e la consorziata data dal consorzio e dalla struttura consortile.

La sentenza conferma l'indirizzo già in precedenza assunto con le sentenze 9752 e 972 del 2022 rese dallo stesso Consiglio che sembra quindi ormai consolidarsi e definendosi, in attesa della emanazione del nuovo codice.


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