Le esenzioni dell'art. 67 legge fall. trovano applicazione anche alla revocatoria ordinaria
Pubblicato il 27/01/23 08:34 [Doc.11653]
di Redazione IL CASO.it


In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.


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