Le sovvenzioni pubbliche versate alle scuole private confessionali possono essere riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute dallo Stato membro interessato
Pubblicato il 03/02/23 08:49 [Doc.11677]
di Redazione IL CASO.it


Il requisito del riconoscimento stabilito dall'Austria risulta giustificato al fine di consentire ai genitori di scegliere l'educazione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose La «Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania» è una chiesa istituita e riconosciuta in Germania. La stessa ha chiesto alle autorità austriache una sovvenzione per la remunerazione del personale di un istituto scolastico privato stabilito in Austria, che la stessa riconosce e sostiene quale scuola confessionale. La sua richiesta è stata respinta in quanto tali sovvenzioni sono riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in Austria. La «Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania» si è allora rivolta agli organi giurisdizionali austriaci. Dal momento che la Corte suprema amministrativa austriaca nutriva dubbi in merito alla compatibilità del requisito di un siffatto riconoscimento con il diritto dell'Unione e, segnatamente, con le norme in materia di libera circolazione, la stessa ha interrogato la Corte di giustizia al riguardo.
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