Accesso del concepito al materiale biologico del presunto padre, defunto prima della nascita
Pubblicato il 10/06/16 11:35 [Doc.1187]
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Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 31 maggio 2016 (est. G. Buffone)

NASCITURO CONCEPITO FUORI DA MATRIMONIO – MORTE DEL PRESUNTO PADRE E CREMAZIONE DEL CORPO – AZIONE DELLA MADRE PER ACCEDERE A MATERIALE BIOLOGICO DEL PRESUNTO PADRE AL FINE DI EFFETTUARE IL TEST DEL D.N.A. IN VISTA DELLA FUTURA AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (artt. 117, 120, 127 c.c.)
E’ ammissibile l’azione cautelare, promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, da instaurare ex art. 269 c.c.; l’azione può in particolare essere promossa dove il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione.


CONVIVENZE DI FATTO – ELEMENTO COSTITUTIVO – DICHIARAZIONE ANAGRAFICA - ESCLUSIONE (art. 1 comma 36 l. 76 del 2016)
Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale.


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