Protezione umanitaria e condizione di estrema povertà del richiedente: Milano conferma l’orientamento maggioritario
Pubblicato il 10/06/16 11:43 [Doc.1188]
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Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 3 giugno 2016 (est. G. Buffone)

Protezione umanitaria – Straniero in condizione di grave povertà – Rifugio cd. economico – Esclusione – Discrezionalità del legislatore – Principio costituzionale inderogabile dell’equilibrio di bilancio

In materia di protezione internazionale dello straniero richiedente asilo politico, la protezione cd. umanitaria esula dall’ambito degli istituti imposti dal diritto Ue trattandosi di misura di diritto interno; essa protezione non è nemmeno imposta dall’art. 10 della Costituzione che ha trovato attuazione nello Stato Italiano (ad oggi e allo stato) con l’introduzione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Alla luce delle attuali caratteristiche della protezione umanitaria, come prevista a livello di normativa nazionale, esula dal suo ambito di applicazione lo straniero che versi in condizione di grave povertà e che, dunque, in caso di rimpatrio rischi di essere esposto alla mancanza di sufficiente supporto per la fruizione di diritti fondamentali. Lo Stato Italiano, d’altro canto, si è impegnato a livello internazionale ad offrire supporto anche agli stranieri che versino in condizioni del genere; ma la specifica misura di sostegno eventualmente erogabile è rimessa alla discrezionalità del Legislatore dovendosi realizzare un balancing costituzionale tra differenti principi costituzionali e una scelta in merito ai livelli di priorità nella gestione delle limitate risorse. Infatti, nel vigente sistema delineato nella Costituzione, anche l’equilibrio di bilancio costituisce un principio costituzionale e, in particolare, si tratta di un «principio costituzionale inderogabile».


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