Esecuzione esattoriale: mentre l’”aggio” va ancora alla Consulta, la Cass. valida, ai fini probatori, l’estratto di ruolo e ribadisce il riparto di giurisdizione.
Pubblicato il 12/06/16 17:25 [Doc.1199]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass., sez. III civ., sent. n. 11794, ud. 21/01/2016, dep.09/06/2016.

In tema di esecuzione esattoriale, proprio mentre le CTP di Milano e Roma hanno nuovamente sollevato dinanzi alla Consulta profili di illegittimità costituzionale concernenti la disciplina relativa all’aggio (compenso per la riscossione), ex art. 17 D. Lgs. 112/99, la Suprema Corte, investita dal Concessionario per la riscossione delle relative “questioni di diritto”- i) efficacia probatoria dell'estratto di ruolo ai fini del riconoscimento del credito vantato dall'agente per la riscossione ii) disciplina del riparto di giurisdizione in materia di controversie in opposizione all'esecuzione, proposte avverso cartelle esattoriali emesse in buona parte in relazione ad entrate tributarie - ha precisato che

i) contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza della Corte d’Appello - secondo cui “l'estratto di ruolo non ha forza probatoria per la sua natura di estratto, attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall'amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella” - il ruolo costituisce il titolo esecutivo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, ai sensi del quale "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo". Per cui la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6). Di conseguenza gli estratti di ruolo sono validi ai fini probatori e in particolare per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.
Hanno aggiunto gli Ermellini che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale) (Cass. n. 25962 del 2011). Per il che l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto, secondo cui
"L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito";

ii) Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sè in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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