Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene, in quanto non accessorio del diritto di proprietà, ma diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale, necessita di atto di cessione .
Pubblicato il 12/06/16 21:17 [Doc.1200]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione civile, sez. I, sent. n. 11649, ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016.

La Suprema Corte, sulla scorta del decisum della sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite che, a composizione di un contrasto, aveva affermato che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale, ha precisato che, in virtù di tale autonomia,

"il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale".

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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