Mutuo fondiario, natura di «contratto di finanziamento garantito da ipoteca» e assoggettabilità alla disciplina del TUB
Pubblicato il 14/06/16 07:12 [Doc.1205]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2016, n. 11638. Pres. Nappi. Relatore Maria Acierno.

Mutuo fondiario – Natura di «contratto di finanziamento garantito da ipoteca» - Assoggettabilità alla disciplina di cui al TUB

Il rapporto di mutuo fondiario a far data dall’entrata in vigore del d. lgs. 385/93 (c.d. TUB) risulta interamente assoggettato alla disciplina da esso dettata. L’art. 161 del decreto ha, infatti, proceduto all’abrogazione della specifica disciplina dettata per questo tipo di rapporti dal T.U. 646 del 1905. Ne è conseguita la «trasformazione» del mutuo fondiario: da rapporto dotato di particolari peculiarità (carattere pubblicistico dei soggetti concedenti tale tipo di mutuo; stretta connessione tra operazioni di impiego e quelle di provvista) a «contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili» (Cass., 7 giugno 2016, n. 11638).


Mutuo fondiario – Disciplina dell’anatocismo ex art. 1283 c.c. – Applicabilità

A far data dall’entrata in vigore del d. lgs. 385/93 non risulta più giustificabile, per i rapporti di mutuo fondiario, un regime di capitalizzazione degli interessi in deroga a quanto generalmente dettato dall’art. 1283 c.c.
Il TUB ha, infatti, provveduto all’abrogazione della precedente disciplina specificamente dettata per questo tipo di rapporto, secondo cui «il mancato pagamento di una rata implicava l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intero suo ammontare» (compresa la parte corrispondente agli interessi di ammortamento).
Deve, dunque, ritenersi applicabile anche ai rapporti di mutuo fondiario il regime civilistico vigente in punto di maturazione di interessi su interessi (scaduti e non pagati): non è, infatti, rinvenibile nel TUB una specifica disposizione che, al pari della normativa precedente, disponga una deroga al principio generale di cui all’art. 1283 c.c., «dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario» (Cass., 7 giugno 2016, n. 11638).

Segnalazione e massime a cra del Prof. ALdo Angelo Dolmetta.


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