Sanzioni Antitrust: l’art. 27 L. 689/1981 non esclude gli interessi moratori infrasemestrali
Pubblicato il 16/06/16 00:16 [Doc.1210]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione civile - SSUU – Sent. n. 12324 del 15 giugno 2016.

Nella medesima giornata in cui il Presidente dell’AGCM – in sede di presentazione dell’annuale relazione – ha precisato che “Le sanzioni in applicazione dell’enforcement antitrust sono state pari a 433 milioni di euro. Le sanzioni in materia di tutela del consumatore ammontano a oltre 71 milioni di euro. Nel periodo gennaio 2014-giugno 2015, le sanzioni erano rispettivamente pari a 266 milioni di euro e a 30 milioni di euro. C’è stato quindi un incremento rispettivamente del 63 per cento e del 137 per cento”, è stata depositata la sentenza de qua, con la quale le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno statuito un significativo principio, i.e. la debenza degli interessi moratori, secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 1224/1282 c.c., per i primi sei mesi di ritardo nel pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Principio che, in considerazione dei rilevanti importi irrogati a titolo di sanzione da parte dell'Antitrust, assume un particolare rilievo anche sotto il profilo economico.

La Suprema Corte ha confutato quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la quale la previsione della maggiorazione post semestrale, ex art. 27 L. 689/1981, avente natura afflittiva, risponde a una specifica disciplina, non cumulabile con le regole ordinarie in tema di interessi moratori.

Al riguardo il Massimo Consesso, precisato che non v’è motivo per ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che in mancanza di esplicito riferimento alla decorrenza nel primo semestre, alcun interesse sarebbe dovuto per il ritardo maturato in quel tempo, ha esplicitato – in modo didascalico – le tre fasi previste dalla normativa in subjecta materia:

a) la prima con la quale l'amministrazione fissa al trasgressore il termine per il pagamento dell'importo fissato;

b) la seconda, che perdura per il primo semestre successivo, nella quale la sanzione è incrementata soltanto degli interessi legali, dovuti per il ritardo, secondo i principi generali;

c) la terza nella quale il patologico ritardo ultrasemestrale fa imporre una maggiorazione, che ha natura sanzionatoria e coercitiva, la quale per la sua portata (10% semestrale) assorbe gli interessi, ancorchè previsti in misura diversa da disposizioni anteriori, che possono essere presenti nelle molte normative speciali contenenti sanzioni amministrative.

Anche l’ulteriore censura avanzata dalla ricorrente - secondo cui l'obbligo di corrispondere gli interessi per il ritardo infrasemestrale è escluso dalla mancanza di esplicita enunciazione nel provvedimento sanzionatorio – secondo gli Ermellini, risulta infondata, in quanto l'obbligazione per interessi discende dal ritardo nel pagamento e non dall'accertamento della violazione o dall'importo della sanzione. La mancata esplicitazione della obbligazione accessoria, che è solo eventuale, in quanto legata all'anomalia del mancato pagamento, non esclude che sussista l'obbligo di sostenerla, discendente dalla norma generale sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie e dal comportamento inadempiente. L'obbligazione relativa agli interessi può essere pretesa anche sulla base di provvedimento successivo all'irrogazione della sanzione, pur se corrisponde a un più fluido e trasparente esercizio del potere amministrativo esplicitare tempestivamente tale eventuale obbligazione.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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