Intermediazione illecita di manodopera senza sanzione penale per violazioni in materia di distacco e appalto
Pubblicato il 17/06/16 08:11 [Doc.1213]
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Dopo la depenalizzazione è applicabile la sanzione amministrativa a meno che non vi sia lo sfruttamento di minori, nel qual caso la circostanza aggravante è ora un'ipotesi autonoma di reato.

Decisione: Sentenza n. 10484/2016 Cassazione Penale - Sezione III

Il caso.
Due aziende avevano concordato tra di loro una "cessione" di lavoratori qualificandola come distacco pur in assenza dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 276/2003, e venivano condannate a pagare 21mila euro per intermediazione illecita di manodopera.
I due responsabili propongono ricorso per cassazione, e la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La decisione.
La Cassazione, dapprima precisa che «Il decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016 - ha depenalizzato l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, comma 5-bis), non anche invece l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, nel caso di specie non contestata e neppure astrattamente configurata.
A tale conclusione si giunge considerando che l'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 dispone (al primo comma) che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"».
Poi chiarisce che «Nel caso di specie, il reato di cui all'art. 18, comma 5-bis, d. Igs. n. 276 del 2003 è punito nella fattispecie base con la pena della sola ammenda.
Il comma 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 precisa che "la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".
Pertanto, qualora il reato de quo (appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1) sia commesso mediante lo sfruttamento di minori (che, di regola, si ha con l'avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria, o ancora minori compresi tra i 15 e i 18 anni per adibirli ai lavori espressamente vietati dall'art. 6, L. 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 999, n. 345 e quindi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262), l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. In siffatto caso, la circostanza aggravante deve essere considerata titolo autonomo di reato e la fattispecie aggravata si sottrae perciò alla depenalizzazione, al contrario dell'ipotesi base che invece ne rimane, come nella specie, investita, non essendo ravvisabili neanche le ipotesi di esclusione previste dal comma 3 dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 secondo cui "la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto"».
Quindi trae la conseguenza: «Ne consegue che, in assenza di un'espressa esclusione, sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 del D.Igs. n. 276 del 2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito" (art. 18 comma 5-bis, in relazione, rispettivamente, all'art. 29, comma 1, e all'art. 30 comma 1), essendo tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi-base, punite con l'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione».
Da ultimo, affronta la questione della deroga al principio di legalità introdotto dal legislatore del 2016: «L'art. 8 del d.lgs. n. 8 del 2016, derogando al principio di legalità fissato dall'art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce espressamente che le sanzioni amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 8 del 2016, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, mentre l'art. 9, che disciplina la fase di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, stabilisce, per quanto qui interessa, che va pronunciata sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, che va individuata in quella prevista dalla legge che disciplina la violazione o, in mancanza di previsione, in quella individuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 68) e, dunque, in quella competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto n. 8 del 2016, individuabile, nel caso in esame, nella Direzione Territoriale del Lavoro, quale articolazione periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole, nel cui ambito la violazione sarebbe risultata commessa».

Osservazioni.
Dopo la depenalizzazione, nei giudizi in corso le sanzioni amministrative si applicano anche ai fatti commessi prima purché il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (sentenza irrevocabile di condanna o decreto penale irrevocabile).
A seguito dell'assoluzione, però, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a riceverli e a irrogare le sanzioni.

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
Vigente al: 11-6-2016

Art. 18- Sanzioni
(…)

Art. 29 - Appalto
(…)

Art. 30 - Distacco
(…)

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione
Vigente al: 11-6-2016

Art. 8 - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.


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