Rinvio alla CGUE: si può evitare, in sede giurisdizionale, l’ascolto del richiedente e decidere de plano?
Pubblicato il 18/06/16 18:05 [Doc.1219]
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Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 14 giugno 2016 (est. G. Buffone)

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DOMANDA DEL RICHIEDENTE MANIFESTAMENTE INFONDATA NEL MERITO – ART. 19 COMMA 9 DLGS 150 DEL 2011 – FACOLTÀ DEL GIUDICE DI RIGETTARE IL RICORSO DE PLANO SENZA RINNOVARE L’AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE – COMPATIBILITÀ CON LA DIRETTIVA 2013/32/UE – QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Si sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se la direttiva 2013/32/UE (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda, all’esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall’Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell’autorità amministrativa sia quindi insuperabile.


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