Effetti della decisione CGUE del 7 aprile 2016 sulla falcidia di Iva e ritenute
Pubblicato il 20/06/16 07:07 [Doc.1226]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Livorno, 13 aprile 2016. Presidente Nannipieri. Relatore Marinai.
Concordato preventivo - Falcidia dellâIva - Effetti della decisione CGUE del 7 aprile 2016 - Falcidia delle ritenute - AmmissibilitÃ
Con la sentenza CGUE del 7 aprile 2016 (causa C-546/14) è venuto meno lâargomento principale posto a fondamento della sentenza della Cassazione 25 giugno 2014, n. 14447, la quale aveva affermato lâintangibilità dellâIva sul presupposto che la stessa costituisse un tributo di interesse comunitario vincolato, con la conseguenza che nel concordato preventivo il divieto di falcidia dellâIva rimane confinato nellâambito della transazione fiscale.
Lo stesso ragionamento deve valere per le âritenuteâ menzionate nellâarticolo 182-ter legge fall. le quali, tra lâaltro, non hanno nemmeno quel rilievo di carattere europeo che aveva portato la cassazione ad escludere la falcidia dellâIva.
Concordato preventivo - Trust - CompatibilitÃ
Non si ravvisano particolari ragioni di incompatibilità del trust con il concordato preventivo ove detto Istituto abbia lo scopo di vincolare alla realizzazione del concordato i beni nello stesso conferiti a titolo di finanza esterna.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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