Compenso finale dell’esperto stimatore e disapplicazione dell'art. 161 disp. att. c.p.c.
Pubblicato il 23/06/16 20:09 [Doc.1244]
di Redazione IL CASO.it


Espropriazione forzata immobiliare – compenso dell’esperto stimatore – art. 161 co. 3 d.a. c.p.c. introdotto dal d.l. 83/2015 convertito con modificazioni dalla l. 132/2015 – disapplicazione

La dimidiazione del compenso (ex art. 13) prevista dal’art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c., come introdotto dal d.l. 83/2016, unitamente alla previsione per cui il compenso finale dell’esperto stimatore, nominato ex art. 569 c.p.c., va liquidato al momento della vendita del bene e in base al valore di vendita, ossia un evento futuro e incerto (la vendita dell’immobile appunto), deve considerarsi contrario al diritto dell’Unione Europea e agli artt. 3, 36, 41, 117 Cost. e va dunque disapplicata.


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