Il fondiario deve restituire lâeccedenza del ricavato dalla espropriazione proseguita in costanza di fallimento
Pubblicato il 25/06/16 12:50 [Doc.1251]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Monza 13 febbraio 2016. Giudice Cinzia Fallo.
segnalazione Avv. P. Carlo Cajani
Fallimento - Rapporti con lâespropriazione promossa da Istituto di credito fondiario - Facoltà dellâIstituto di proseguire lâesecuzione ed ottenere lâassegnazione del ricavato - Dovere di restituzione dellâeventuale eccedenza in base al piano di riparto fallimentare
In tema di rapporti tra fallimento ed esecuzione immobiliare promossa da Istituto di credito fondiario (la quale comâè noto può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore), la disposizione contenuta nellâarticolo 52 legge fall. consente al creditore fondiario di conseguire provvisoriamente lâassegnazione del ricavato dalla vendita dellâimmobile ipotecato con lâonere di insinuarsi al passivo fallimentare per rendere definitiva tale assegnazione, perdendo, in difetto, il diritto acquisito e dovendo restituire le somme ritenute. Queste ultime, pertanto, potranno dallâIstituto essere trattenute soltanto in via provvisoria, con obbligo di restituire quanto eventualmente eccederà le sue spettanze in sede di graduazione dei crediti così come operata con il piano di riparto in sede fallimentare.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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