Formazione delle categorie ex art. 186 septies l. fall. ed estensione degli effetti dell'accordo ai non aderenti.
Pubblicato il 30/06/16 18:17 [Doc.1275]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì – 5 maggio 2016 - Pres. rel. dr. Pazzi

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l.f. – Estensione degli effetti dell'accordo ai non aderenti – Formazione delle categorie - Necessità

Benchè l’ art. 182 septies secondo comma l. fall. preveda la mera possibilità la formazione di categorie (“L’ accordo può individuare una o più categorie fra i creditori..”), è evidente che una simile ripartizione è imprescindibile nel caso in cui si chieda l’ estensione ai dissenzienti, stante l’ obbligo di accertamento delle condizioni previste alla lettera a) del successivo quarto comma del medesimo art. 182 septies l. fall.
L’ imprenditore che solleciti l’ omologa dell’ accordo di ristrutturazione raggiunto con i propri creditori finanziari con estensione ai soggetti non aderenti deve perciò suddividere i propri creditori finanziari in categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici e raggiungere un unico accordo con tutti i componenti della categoria, rimanendo preclusa la possibilità di regolare diversamente i singoli rapporti, come invece può avvenire con i creditori non finanziari convenzionati.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l.f. – Erronea formazione delle categorie – Facoltà del tribunale di riclassificazione delle categorie - Sussistenza

Deve ritenersi erroneamente formata la categoria dei creditori bancari chirografari non assistiti da garanzia considerando le sole garanzie ipotecarie e trascurando le garanzie fideiussorie prestate. Detto errore però non preclude l’ omologa dell’ accordo, dal momento che il Tribunale deve effettuare la verifica prevista dall’ art. 182 septies quarto comma lett. a), l. fall. ponendo attenzione alla reale consistenza dell’ indebitamento dell’ impresa ed eventualmente operando una riclassificazione delle categorie malamente formate.


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