Nullità della clausola vessatoria in materia assicurativa
Pubblicato il 04/07/16 08:39 [Doc.1284]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Filippo Garaffa

Vessatorietà della clausola contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo alla produzione di relazione medica sulle cause della morte dell'assicurato:

Sono vessatorie, e quindi nulle, ai sensi dell'art. 33, c. 2, lettera q),del D.LGS. 6 settembre 2005, n. 206, le clausole che subordinano il pagamento dell'indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario, tra i quali espressamente – per quanto qui di specifico interesse – la produzione di relazione medica sulle cause della morte ovvero, a semplice richiesta dell'assicuratore, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'assicurato ed ancora la produzione di “atto notorio riguardante lo stato successorio” dell'assicurato deceduto. (Sentenza n. 28/2016 del 18.02.2016 Corte Appello Reggio Calabria relatore Cons. Anna Adamo)


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