Concordato con cessione dei beni e azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
Pubblicato il 11/07/16 08:21 [Doc.1318]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Trento, 10 giugno 2016. Presidente, est. Monica Attanasio.
Segnlazione e massime a cura del Dott. Pier Giorgio Cecchini
Concordato preventivo â azione sociale di responsabilità â superfluità della deliberazione dellâassemblea dei soci o del collegio sindacale
Lâesercizio dellâazione sociale di responsabilità nella fase esecutiva di un concordato preventivo non necessita di una deliberazione dellâassemblea dei soci o del collegio sindacale. Infatti, quando lâazione viene esercitata da un organo della procedura, vengono meno quelle ragioni di cautela che hanno indotto il legislatore a delegarne lâesercizio allâassemblea dei soci o al collegio sindacale anziché confinarla allâinterno del consiglio di amministrazione, ove se ne potrebbe fare un uso strumentale. Inoltre con la cessione dellâazione ai creditori lâimprenditore si spoglia del potere di disporne.
Concordato preventivo â azione sociale di responsabilità â soggetti titolati ad esercitarla â compete al liquidatore giudiziale, non al commissario giudiziale
Lâazione sociale di responsabilità nellâambito di un concordato preventivo può essere esercitata dal liquidatore giudiziale (ovvero sotto il suo controllo), e non anche dal commissario giudiziale, il quale ha unicamente la facoltà , riconosciutagli dallâart. 240 l.fall., di costituirsi parte civile nei processi penali per reati fallimentari.
Concordato preventivo di tipo liquidatorio â azione sociale di responsabilità â mancata previsione nel piano concordatario â irrilevanza
Lâazione sociale di responsabilità può essere esercitata nellâambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio quandâanche non sia contemplata nel piano concordatario, poiché ai sensi dellâart. 2740 secondo comma c.c. le limitazioni della responsabilità della debitrice non sono ammissibili se non nei casi previsti dalla legge (come nellâopposto caso del concordato preventivo in continuità ) e dunque la cessione dei beni proposta dalla debitrice non può che riguardare tutti i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito.
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