Concordato con cessione dei beni e azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
Pubblicato il 11/07/16 08:21 [Doc.1318]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Trento, 10 giugno 2016. Presidente, est. Monica Attanasio.

Segnlazione e massime a cura del Dott. Pier Giorgio Cecchini

Concordato preventivo – azione sociale di responsabilità – superfluità della deliberazione dell’assemblea dei soci o del collegio sindacale

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella fase esecutiva di un concordato preventivo non necessita di una deliberazione dell’assemblea dei soci o del collegio sindacale. Infatti, quando l’azione viene esercitata da un organo della procedura, vengono meno quelle ragioni di cautela che hanno indotto il legislatore a delegarne l’esercizio all’assemblea dei soci o al collegio sindacale anziché confinarla all’interno del consiglio di amministrazione, ove se ne potrebbe fare un uso strumentale. Inoltre con la cessione dell’azione ai creditori l’imprenditore si spoglia del potere di disporne.


Concordato preventivo – azione sociale di responsabilità – soggetti titolati ad esercitarla – compete al liquidatore giudiziale, non al commissario giudiziale

L’azione sociale di responsabilità nell’ambito di un concordato preventivo può essere esercitata dal liquidatore giudiziale (ovvero sotto il suo controllo), e non anche dal commissario giudiziale, il quale ha unicamente la facoltà, riconosciutagli dall’art. 240 l.fall., di costituirsi parte civile nei processi penali per reati fallimentari.


Concordato preventivo di tipo liquidatorio – azione sociale di responsabilità – mancata previsione nel piano concordatario – irrilevanza

L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata nell’ambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio quand’anche non sia contemplata nel piano concordatario, poiché ai sensi dell’art. 2740 secondo comma c.c. le limitazioni della responsabilità della debitrice non sono ammissibili se non nei casi previsti dalla legge (come nell’opposto caso del concordato preventivo in continuità) e dunque la cessione dei beni proposta dalla debitrice non può che riguardare tutti i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito.


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