Corte di Giustizia UE: no alla proroga automatica delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative
Pubblicato il 15/07/16 08:20 [Doc.1338]
di Redazione IL CASO.it


14 July 2016
La Corte di Giustizia dell'UE, con Sentenza nelle cause riunite C-458/14, ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. La sentenza riguarda proprio la legge (articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, modificato dall'articolo 34 duodecies del decreto legge n. 179 del 2012) che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020, delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare).
Nella Sentenza - che riguarda due controversie relative alle concessioni lacuali del Lago di Garda e del Lago di Idro, ed alle concessioni di beni del demanio marittimo nel comune di Comune di Loiri Porto San Paolo in Sardegna - la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell'applicazione della direttiva c.d. "Servizi" n. 2006/123/CE, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali; in tale caso il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità) e non può pertanto essere compatibile con una proroga automatica, anche se gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati.
La Corte ha stabilito inoltre, che l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico‑ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.
Per approfondimenti si veda il testo della Sentenza allegato.


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