Storico revirement della Cassazione: la responsabilità precontrattuale è contrattuale da contatto sociale qualificato
Pubblicato il 15/07/16 23:55 [Doc.1345]
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Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 luglio 2016 n. 14188 (Pres. Salvago, rel. Valilutti)
Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione â Natura giuridica â Contrattuale da contatto sociale qualificato â Revirement â Conseguenze â Prescrizione decennale
La responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non ha natura extracontrattuale, ma deve correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da âcontatto sociale qualificatoâ, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dellâart. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui allâart. 2946 c.c.
Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 luglio 2016 n. 14188 (Pres. Salvago, rel. Valilutti)
Contratti conclusi dalla P.A. - Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione â Natura giuridica â Contrattuale da contatto sociale qualificato â Revirement â Conseguenze â Prescrizione decennale
Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata allâapprovazione ministeriale ai sensi dellâart. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dallâorgano competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dallâamministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.); lâeventuale responsabilità dellâamministrazione, in pendenza dellâapprovazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dellâart. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dellâart. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.
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