Il contrasto con la buona fede può determinare la nullità della clausola ex art. 1418 c.c.
Pubblicato il 20/07/16 10:12 [Doc.1376]
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Il contrasto con la buona fede, quale risvolto applicativo dell’art. 2 Cost., può determinare la nullità della clausola contrattuale ex art. 1418 c.c.

Corte Cost., ordinanza 2 aprile 2016 n. 77 (Pres. Silvestri, rel. Morelli)

CAPARRA – ART. 1385 C.C. – MANIFESTA SPROPORZIONE – CONTRASTO CON IL PRECETTO EX ART. 2 COST. – NULLITÀ RILEVABILE EX OFFICIO - SUSSISTE

Sono diversi i margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della rilevabilità ex officio della nullità (totale o parziale), ex art. 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà), che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «“funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato” (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a Sezioni unite, n. 18128 del 2005 e n. 20106 del 2009)»;


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