Beneficio prima casa: calcolo dei mq utili ai fini delle abitazioni di lusso
Pubblicato il 20/07/16 10:14 [Doc.1377]
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Comm. Trib. Reg. Lombardia – Milano, sez. XIII, sentenza 25 maggio 2016 (Pres. Izzi, est. Buffone)

BENEFICIO CD. PRIMA CASA – ABITAZIONI DI LUSSO – ESCLUSIONE – CONCETTO DI “ABITAZIONE DI LUSSO” – IMMOBILE CON SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA SUPERIORE A 240 MQ – ELEMENTI DA INCLUDERE NELLA METRATURA – MURI PERIMETRALI, MURI DIVISORI – INCLUSIONI - SUSSISTE

Ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, al fine di escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla «utilizzabilità degli ambienti» a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile. Per l’effetto, il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, deve essere interpretato nel senso che l’inciso del testo normativo contenuto in parentesi – “(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)” – esplica, definendone in negativo la portata semantica, il senso dell’aggettivo “utile” contenuto nella prima parte della disposizione; è, cioè, “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dagli spazi indicati nella parentesi. Nel calcolo dei 240 mq rientrano, dunque, anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre.


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