Il danno da perdita del rapporto parentale non si risolve nella mera sussistenza di un rapporto parentale
Pubblicato il 21/07/16 20:29 [Doc.1383]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Como 23 giugno 2016 - Est. Petronzi

Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione del danno - Criteri oggettivi - Intensità del legame.

Responsabilità medica - Omissione della diagnosi - Danno da perdita di chances di sopravvivenza - Consistenza.

Danno da perdita di chances di sopravvivenza - Liquidazione - Criterio equitativo puro - Durata dello scarto temporale.

Il danno da perdita del rapporto parentale non si risolve nella mera sussistenza di un rapporto parentale, dovendosi basare su riscontri di carattere oggettivo circa la consistenza dei rapporti familiari, anche al fine di graduare il risarcimento del danno in funzione dell’intensità del legame. (Giuseppe D’Elia)

Nel danno da perdita di chances di sopravvivenza, l’omissione della diagnosi di un processo morboso nega al paziente la possibilità non solo di scegliere una terapia adeguata, ma altresì di programmare la vita residua fino all’esito infausto. (Giuseppe D’Elia)

La liquidazione del danno da perdita di chances di sopravvivenza si effettua secondo un criterio equitativo puro, ex art. 1226 c.c., e deve altresì tenere conto della durata dello scarto temporale tra la sopravvivenza effettiva e quella possibile in caso di intervento medico corretto. (Giuseppe D’Elia)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia


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