Prededuzione: l'utilità per i creditori deve essere riscontrata ex post e in concreto
Pubblicato il 22/07/16 10:24 [Doc.1386]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile 13 giugno 2016, n. 12119 - Pres. Bernabai - Est. Loredana Nazzicone.

Concordato preventivo ed amministrazione controllata - Finalità - Crediti dei professionisti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall. - Prededucibilità - Condizioni

A norma dell'art. 384 c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (tra le tante, Cass. 17 marzo 2014, n. 6086; cfr. anche Cass., 24 maggio 2007, n. 12095; Cass., 2 agosto 2012, n. 13873; Cass., 3 settembre 2013, n. 20128).

(Fattispecie in tema di riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti che assistono il debitore nella procedura di amministrazione controllata cui segua quella di concordato preventivo. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto di non potersi discostare - perché vincolante ai sensi dell’art. 384, c. 2 c.p.c. - dal principio espresso dalla sentenza di rinvio – Cass. 8.4.2013, n. 8543 – che ha ritenuto necessario ai fini del riconoscimento della prededuzione la dimostrazione da parte del professionista “dell’utilità concretamente derivata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale, conseguente dapprima all’amministrazione controllata e quindi al concordato preventivo”). (Francesca Dagnino) (riproduzione riservata)


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