Dichiarazione di fallimento e accertamento del superamento dellâammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati
Pubblicato il 23/07/16 16:32 [Doc.1392]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, 19 luglio 2016, n.14727. Presidente Ragonesi. Relatore Mercolino.
Procedimento prefallimentare - Superamento dellâammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati - Accertamento sulla base degli atti dellâistruttoria prefallimentare - Utilizzo di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo - Esclusione
Lâarticolo 15, ultimo comma, legge fall. prevede espressamente che il superamento dellâammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dellâistruttoria prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo.
Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare lâapertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti di interferire con il profilo dellâaccertamento dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ⬠30.000 sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato di insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (Cass. 13 luglio 2015, n. 14596; Cass. 4 luglio 2014, n. 15343).
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