La dichiarazione di fallimento produce effetti dallâora zero del giorno della sua pubblicazione
Pubblicato il 23/07/16 18:50 [Doc.1395]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, 19 luglio 2006, n.14779. Presidente Nappi. Relatore Magda Cristiano.
Dichiarazione di fallimento - Sentenza - Decorrenza degli effetti - Ora zero del giorno della pubblicazione - Inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e pagamenti eseguiti o ricevuti
Poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, lâannotazione dellâora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dallâora zero del giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza che dallâinizio di tale giorno il fallito è privato dellâamministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti.
Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento - Conoscenza dellâevento da parte del giudice dellâesecuzione - Dichiarazione di improcedibilità dellâazione esecutiva - Irrilevanza
Il divieto posto dallâarticolo 51 legge fall., secondo il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, opera indipendentemente dalla conoscenza dellâevento da parte del giudice dellâesecuzione e dalla eventuale pronuncia del provvedimento con il quale questi dichiari espressamente lâimprocedibilità dellâazione esecutiva.
Fallimento - Azione di inefficacia del curatore per gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione - Legittimazione passiva dellâaccipiens
Lâazione di inefficacia proposta ai sensi dellâarticolo 44 legge fall. deve essere esercitata nei confronti dellâaccipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo.
Fallimento - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Azione di inefficacia - Legittimazione passiva dei creditori pignoranti - Terzo pignorato â Esclusione
Lâazione proposta allo scopo di far dichiarare lâinefficacia dellâordinanza di assegnazione somma intervenuta a seguito di pignoramento presso terzi successivamente alla pubblicazione della sentenza che dichiara il fallimento del debitore deve essere proposta nei confronti dei creditori pignoranti che hanno ricevuto il pagamento e non nei confronti del terzo pignorato.
Massima a cura di Franco Benassi
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