La dichiarazione di fallimento produce effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione
Pubblicato il 23/07/16 18:50 [Doc.1395]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 19 luglio 2006, n.14779. Presidente Nappi. Relatore Magda Cristiano.

Dichiarazione di fallimento - Sentenza - Decorrenza degli effetti - Ora zero del giorno della pubblicazione - Inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e pagamenti eseguiti o ricevuti

Poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti.


Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento - Conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione - Dichiarazione di improcedibilità dell’azione esecutiva - Irrilevanza

Il divieto posto dall’articolo 51 legge fall., secondo il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione e dalla eventuale pronuncia del provvedimento con il quale questi dichiari espressamente l’improcedibilità dell’azione esecutiva.


Fallimento - Azione di inefficacia del curatore per gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione - Legittimazione passiva dell’accipiens

L’azione di inefficacia proposta ai sensi dell’articolo 44 legge fall. deve essere esercitata nei confronti dell’accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo.


Fallimento - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Azione di inefficacia - Legittimazione passiva dei creditori pignoranti - Terzo pignorato – Esclusione

L’azione proposta allo scopo di far dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione somma intervenuta a seguito di pignoramento presso terzi successivamente alla pubblicazione della sentenza che dichiara il fallimento del debitore deve essere proposta nei confronti dei creditori pignoranti che hanno ricevuto il pagamento e non nei confronti del terzo pignorato.

Massima a cura di Franco Benassi


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