Liquidazione dei compensi agli incaricati del curatore in caso di contestazione
Pubblicato il 24/07/16 07:23 [Doc.1397]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2016, n. 13173. Presidente Nappi. Relatore Didone.

Fallimento - Crediti prededucibili - Compensi spettanti agli incaricati del curatore - Liquidazione - Contestazione - Reclamo al collegio ex art. 26 l.f.

L’art. 111-bis, comma 1, legge fall., introdotto dalla novella del D. Lgs. n. 5 del 2006, mentre conferma la necessità di ricorrere al procedimento di verifica dei crediti per quelli prededucibili che risultino comunque contestati, in relazione ai compensi spettanti agli incaricati del curatore, prevede oggi espressamente, per il caso di contestazione, che la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga "con il procedimento di cui all'art. 26", cioè tramite reclamo al collegio, cui ancora oggi sono legittimati, oltre naturalmente al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)


© Riproduzione Riservata