Scissione, natura giuridica e azione di simulazione assoluta
Pubblicato il 26/07/16 11:37 [Doc.1407]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Napoli Nord 25 luglio 2016 (ord.) - Giud. dott. G. Di Giorgio.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Società di capitali – Scissione – Natura giuridica – Azione di simulazione assoluta della scissione – Competenza ratione materiae del Tribunale delle imprese - Sussistenza

L’istituto della scissione societaria s’inquadra nelle vicende modificative dell’atto costitutivo della società (arg. ex artt. 2502, co. 1, richiamato dall’art. 2506 ter, co. 5, e 2506 c.c.) ricomprendendo, al tempo stesso, anche gli effetti lato sensu traslativi che ne derivano. Il trasferimento dei beni nell’ambito della scissione, pertanto, non può essere considerato oggetto di autonomo e distinto negozio giuridico ma costituisce un effetto insito nella fattispecie procedimentale a formazione progressiva del negozio di scissione. Esso condensa in sé aspetti che incidono, modificandola, sulla struttura societaria ed effetti traslativi che incidono sul patrimonio della scissa, in una sintesi che ne costituisce l’elemento caratterizzante e ne fa, come autorevolmente sostenuto in dottrina, un istituto tipico non risolubile in altri. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere una controversia in tema di scissione non ha alcuna rilevanza se il petitum attenga alla scissione tout court, al solo atto pubblico o soltanto al trasferimento dei beni che ne deriva, atteso che l’effetto traslativo rientra nella più ampia e complessa vicenda modificativa della struttura societaria di cui alla scissione. Sussiste, pertanto, senza alcun dubbio, la competenza ratione materiae della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale (o Corte di Appello), trattandosi di causa strettamente incidente sul rapporto societario inteso nella sua struttura costitutiva (art. 3 D.Lgs. 168/2003 come riformato dall’art. 2 del D.L. 1/2012, conv. nella L. 27/2012). (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Non sposta la competenza dalla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale (o Corte di Appello) l’esercizio dell’azione di simulazione proposta avverso il trasferimento dei beni avvenuto nell’ambito della scissione, nonostante la natura di accertamento negoziale di tale azione, posto che l’eventuale esito vittorioso determinerebbe – diversamente dall’azione revocatoria, che in caso di accoglimento ne comporterebbe soltanto l’inefficacia – una profonda ed irreversibile modificazione degli assetti societari (per di più in spregio alle esigenze di certezza e stabilità cui tende il disposto dell’art. 2504 quater c.c., richiamato dall’art. 2506 ter c.c.), che integra esattamente quel fenomeno che il legislatore ha attribuito alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa, prevedendone la competenza per tutte le controversie che comportano una modifica strutturale e radicale del rapporto societario. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)


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