Quando nel contratto swap l’incertezza circa l’andamento del differenziale viene in concreto a gravare solo sul cliente
Pubblicato il 27/07/16 18:35 [Doc.1414]
di Redazione IL CASO.it


Appello Milano, 27 luglio 2016. Presidente Grimaldi. Relatore Patrizia Baici

Segnalazione e massima a cura dello Studio Legale Associato D&S - Dolmetta e Salomone

Contratti swap – Alea bilaterale – Insussistenza – Nullità del contratto

È nullo il contratto swap in cui l’incertezza circa l’andamento del differenziale viene in concreto a gravare solo la posizione cliente. In materia di derivati swap, infatti, l’alea bilaterale costituisce elemento essenziale della causa: solo se entrambe le posizioni contrattuali risultano effettivamente soggette a un’apprezzabile componente di rischio, il contratto, nella sua struttura, supera il vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. In caso contrario, gli interessi in concreto perseguiti dallo stesso non possono dirsi meritevoli di alcuna tutela.


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