Questioni sulla validità di finanziamento concesso senza istruttoria adeguata, di finanziamento solutorio, di fideiussioni contrarie alla normativa antitrust e di decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Pubblicato il 31/10/25 16:44 [Doc.14543]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, ordinanza, 31 ottobre 2025 – Est. Tommaso Martucci

 

Contratti bancari – Finanziamento chirografario assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. n. 662/96 – Concessione abusiva – Conseguenze – Nullità - Esclusione  

 

Dalla concessione abusiva del credito non può farsi discendere l’invalidità del contratto di finanziamento, poiché le disposizioni che impongono al finanziatore di ponderare la scelta del contraente, pur essendo norme imperative, sono poste principalmente a tutela dell’ordine pubblico economico, con la conseguenza che dalla loro violazione non può farsi derivare la nullità virtuale del contratto, trattandosi di norme di comportamento  (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Contratti bancari – Finanziamento solutorio – Validità  

 

E’ valido il finanziamento concesso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria maturata nei rapporti precedenti (c.d. mutuo solutorio)  (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Contratti bancari – Fideiussione conforme ai modelli ABI esecutivi di intese contrarie alla normativa antitrust – Conseguenze – Nullità parziale  

 

In virtù del principio di conservazione del contratto, la fideiussione riproduttiva di clausole giudicate contrarie alla normativa antitrust sono nulle limitatamente a tali clausole (c.d. nullità parziale) (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Fideiussione – Scadenza dell'obbligazione principale - Decorrenza termine semestrale istanze contro il debitore  

 

Ove la fideiussione sia stata posta a garanzia di un contratto di finanziamento, il termine semestrale di decadenza entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore principale non decorre dal verificarsi del primo inadempimento che ha determinato il diritto a invocare la clausola risolutiva espressa, poiché, rispetto a tale data, il termine di scadenza dell’obbligazione riguarda solo il pagamento della rata prevista, ma da quando la banca dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, poiché è da tale momento  che diventa esigibile l’obbligazione della restituzione dell’intero importo residuo  (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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