Aumenta la trasparenza sui prodotti dâinvestimento al dettaglio
Pubblicato il 11/08/16 07:15 [Doc.1483]
di Redazione IL CASO.it
Attuazione del Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, che aumenta la trasparenza sui prodotti dâinvestimento al dettaglio e assicurati preassemblati al fine di migliorare la trasparenza e facilitare la valutazione del rischio (decreto legislativo â esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dellâeconomia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellâUnione Europea il 9 dicembre 2014, volto ad aumentare la trasparenza sui prodotti dâinvestimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. âPRIIPâ), al fine di permettere una più chiara comprensione e comparabilità degli investimenti proposti agli investitori al dettaglio e dei relativi profili di rischio.
Principale strumento di trasparenza previsto dal Regolamento UE è il c.d. âdocumento contenente le informazioni chiaveâ sui PRIIP (il c.d. Key Information Document o KID), la cui forma e contenuto sono disciplinati in modo uniforme dal Regolamento stesso e che deve essere fornito agli investitori al dettaglio prima che essi siano vincolati da un contratto o unâofferta relativa a PRIIP. Complementare strumento di tutela degli investitori al dettaglio sono i nuovi poteri di monitoraggio e di âintervento sui prodottiâ attributi dal Regolamento UE alle autorità di vigilanza europee e nazionali, che possono vietare o limitare temporaneamente la commercializzazione, distribuzione e vendita di PRIIP oppure un tipo di attività o pratica finanziaria. Il Regolamento UE introduce altresì norme in materia di procedure di reclamo e di ricorso a favore degli investitori al dettaglio in PRIIPS e disposizioni in materia di sanzioni amministrative e altre misure dâintervento (es. divieto o sospensione della commercializzazione di un PRIIP).
Il decreto designa innanzitutto le Autorità nazionali competenti a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi posti dal Regolamento, individuando queste nella Consob, nellâIVASS e nella Banca dâItalia, secondo le rispettive attribuzioni e i criteri ivi specificati, nel rispetto dei principi di delega di cui alla legge di delegazione europea 2014. Sono inoltre introdotte specifiche norme sui âsistemi interniâ che devono essere implementati dagli intermediari per consentire la segnalazione da parte dei propri dipendenti delle violazione al Regolamento UE (c.d. whistleblowing), nonché sulle procedure per la segnalazione alle suddette Autorità nazionali di violazioni alle norme del Regolamento UE e a quelle nazionali di attuazione.
Vengono poi stabiliti gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE, con previsione di importi differenti a secondo che siano commesse da persone fisiche o giuridiche.
Per evitare infine disallineamenti temporali tra la data di applicazione delle norme UE e di quelle nazionali, è previsto che le disposizioni del decreto legislativo si applichino solo a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento UE (attualmente fissata al 31 dicembre 2016).
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