Mancanza di capitale sociale e omologazione del concordato preventivo
Pubblicato il 30/08/16 08:50 [Doc.1522]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Verona, 21 luglio 2016. Pres. rel. Platania.
Segnalazione e massime a cura del dott. Francesco Porcaro
Concordato preventivo â Concordato in continuità - Concordato misto - Liquidatore giudiziale - Nomina - Esclusione
Nel concordato preventivo in continuità non è necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dellâart. 182 l.f., se viene proposta la nomina di un procuratore per la vendita dei beni no core.
La complessiva attività della società ricorrente deve comunque essere soggetta alla rigorosa valutazione dei commissari.
Concordato preventivo â Concordato in continuità - Sussistenza del capitale sociale minimo post omologazione
Lâeventuale mancanza di capitale sociale, almeno nei minimi di legge, una volta avvenuta lâomologa va valutata alla stregua di un impedimento giuridico allâomologazione.
Nel concordato in continuità aziendale diretta lâinesistenza delle condizioni di legge per la prosecuzione dellâattività , determinate dalla messa in liquidazione ipso facto per effetto della perdita del capitale sociale, impedirebbe lâomologazione.
La copertura dellâart. 182 sexies l.f., cessa per espresso disposto di legge al momento della definitiva omologazione della proposta.
© Riproduzione Riservata