Iscrizione a ruolo del pignoramento e mancata attestazione di conformità degli atti di cui all’art. 557 c.p.c.
Pubblicato il 30/08/16 18:38 [Doc.1524]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sentenza del 29.6.2016, est. Dott. Sergio Rossetti.

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Pignoramento immobiliare – Iscrizione a ruolo – Deposito copie – Attestazione di conformità – Necessità – Mancanza – Inefficacia del pignoramento – Rilievo d’ufficio.

Nella espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 II co., c.p.c.
La mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 III co. c.p.c., rilevabile d’ufficio (nel caso di specie il pignoramento è stato ritenuto inefficace in quanto le copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, pur tempestivamente depositate, erano prive dell’attestazione di conformità).

Massime e segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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