Iscrizione a ruolo del pignoramento e mancata attestazione di conformità degli atti di cui allâart. 557 c.p.c.
Pubblicato il 30/08/16 18:38 [Doc.1524]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sentenza del 29.6.2016, est. Dott. Sergio Rossetti.
Esecuzione per obbligazioni pecuniarie â Pignoramento immobiliare â Iscrizione a ruolo â Deposito copie â Attestazione di conformità â Necessità â Mancanza â Inefficacia del pignoramento â Rilievo dâufficio.
Nella espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui allâart. 557 II co., c.p.c.
La mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica lâinefficacia del pignoramento ai sensi dellâart. 557 III co. c.p.c., rilevabile dâufficio (nel caso di specie il pignoramento è stato ritenuto inefficace in quanto le copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, pur tempestivamente depositate, erano prive dellâattestazione di conformità ).
Massime e segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia
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