Contratto di mutuo, usura e concorso reale tra norma penale e civile
Pubblicato il 30/08/16 18:45 [Doc.1525]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Napoli Nord, sentenza 14 luglio 2016 – G.Unico dott. A.S. Rabuano.

Contratto di mutuo – Usura – Concorso reale tra norma penale e civile – Sanzione civile indiretta – Presupposti.
Tra norma penale e norma civile, reciprocamente autonome, è riscontrabile il fenomeno del concorso reale: in particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente l’accordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dall’elemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti e in questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dell’ordinamento. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

L’art. 644, comma 1, c.p. sanziona penalmente la stipula di un contratto che preveda l’esecuzione di prestazioni di interessi che incidano negativamente sul regolare funzionamento del mercato del credito perché idonei a determinare un aumento esponenziale del debito e che sia espressione dell’approfittamento da parte del creditore della situazione di inferiorità economica della controparte. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

L’art. 1815, comma 2, cod. civ., per l’applicazione della sanzione civile indiretta, richiama con la formula sintetica “se sono pattuiti interessi usurari” tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa ossia la consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario (elemento soggettivo) sia l’approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria (elemento oggettivo). (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Art. 112 c.p.c. – Allegazione – Definizione – Effetti.
In presenza di un’allegazione della parte, intesa come dichiarazione normativa, diretta a valorizzare un determinato fatto per la produzione di un dato effetto giuridico, il giudice ha, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il potere di pronunciarsi riconoscendo eventualmente, con la sentenza, l’effetto giuridico indicato dalla parte stessa. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Art. 96, comma 3, c.p.c. – Ratio e presupposti – Insussistenza.
L’ambito di applicabilità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. sia parzialmente diverso rispetto a quello delle disposizioni previste dall’art. 96, commi 1 e 2, riguardando, sul piano processuale, il potere del giudice di disporre, anche di ufficio, la sanzione, disposizione che ha la sua ratio giustificatrice nell’esigenza di presidiare interessi di natura pubblica e, sul piano sostanziale, i casi in cui la condotta processuale della parte presenti un connotato di particolare gravità e, quindi, i casi in cui l’abuso dello strumento processuale si sia inverato nell’esercizio del diritto di difesa con la consapevolezza dell’infondatezza della propria istanza e la volontà di coinvolgere nel processo la controparte, insussistenti allorquando si configurino, come nel caso in esame, profili di imperizia nello svolgimento del diritto di difesa e nella predisposizione degli atti processuali. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò


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