Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ammessa alla procedura di concordato preventivo
Pubblicato il 03/09/16 10:49 [Doc.1548]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Bologna 16 agosto 2016 – Pres. Drudi - Est. Drudi.

Segnlazione dell’avv. Stefano Dindo

Concordato preventivo – Cessione dei beni – Liquidatore giudiziale – Azione sociale di responsabilità – Autorizzazione assembleare – Mancanza – Legittimazione ad agire – Esclusione

In difetto di previa autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ammessa alla procedura di concordato preventivo per cessione dei beni esorbita dai poteri attribuiti al liquidatore giudiziale, in quanto esercitati su un oggetto estraneo al perimetro dei beni ceduti ai creditori con la domanda di ammissione alla procedura concordataria, in tal senso deponendo sia la previsione degli artt. 2394-bis c.c. e 146 l.fall. che, nel dettare una disciplina speciale in ordine alla legittimazione degli organi delle procedure concorsuali al fine dell’esercizio dell’azione di responsabilità, non operano alcun riferimento al liquidatore giudiziale, sia la conservazione di un’autonoma legittimazione ad agire in capo ai creditori concorsuali, sia infine la mancata previsione di uno specifico procedimento autorizzativo da parte del giudice delegato.

Massima a cura dell'Avv. Luca Andretto


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