Conto corrente bancario, microimprese e foro del consumatore
Pubblicato il 07/09/16 16:46 [Doc.1571]
di Redazione IL CASO.it


Corte D’Appello di Ancona del 07.09.2016 - Presidente Relatore Dott. Gianmichele Marcelli

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Foro territorialmente competente - Rigetto dell'appello avanzato dalla Banca - Condanna della banca al pagamento delle spese processuale e del doppio del contributo unificato.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, relativamente alle microimprese, si applicano solo le disposizioni del Titolo III del cod. cons, come espressamente previsto dall’art. 19 comma 1, e non anche quelle del Titolo IV, nel quale invece rientra la disciplina del foro di competenza dei consumatori. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Emanuele Argento


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