Il medico di base senza dipendenti, ma con mezzi raffinati, paga lâIrap
Pubblicato il 10/09/16 08:37 [Doc.1588]
di Redazione IL CASO.it
Lâerrore della Ctr è stato fondare la decisione esclusivamente sulla presunta insussistenza di personale, evitando di analizzare a fondo la complessiva situazione del contribuente
Il giudice di merito non può escludere lâesistenza del requisito dellâautonoma organizzazione ai fini Irap del medico convenzionato con il Ssn solo sulla base della presunta insussistenza del personale dipendente, senza considerare che il contribuente usufruiva di quattro studi attrezzati e beni strumentali costosi.
Spetta a questo giudice, infatti, accertare in concreto i presupposti dellâautonoma organizzazione in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per lâesercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con lâordinanza n. 17190 del 18 agosto 2016.
Il fatto
Il contribuente, di professione âmedico di base convenzionato con il Ssnâ, aveva presentato istanza di rimborso per lâIrap versata dal 2004 al 2007 e, avverso il silenzio-rifiuto dellâAgenzia delle Entrate, aveva proposto ricorso.
La Commissione tributaria regionale, nel confermare la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso, aveva rigettato lâappello dellâAmministrazione finanziaria perché, nel caso in esame, era da escludere la sussistenza dellâautonoma organizzazione, âatteso che il medico convenzionato aveva esposto nelle presentate dichiarazioni spese per compensi a terzi di importo modesto che, come tali, non erano riconducibili a personale dipendenteâ.
LâAgenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, ha ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado.
Lâufficio finanziario, denunciando erronea applicazione dellâarticolo 2 del Dlgs 446/1997 e dellâarticolo 2697 del codice civile, ha rilevato lâerronea decisione della Ctr laddove ha ritenuto insussistente lâautonoma organizzazione, senza considerare che il contribuente usufruiva âdi quattro studi attrezzati ed utilizzava beni strumentali di valore da euro 45.003 a 50.683â.
La Corte di cassazione, ritenendo fondati i motivi di ricorso proposti dallâAmministrazione finanziaria, ha deciso per la cassazione della sentenza con rinvio alla Ctr in diversa composizione.
La decisione
Con lâordinanza in commento, la suprema Corte è tornata a esprimersi in materia di autonoma organizzazione quale presupposto dellâIrap, previsto dallâarticolo 2 del Dlgs 446/1997.
à oramai orientamento consolidato che il requisito dellâautonoma organizzazione ricorra quando il contribuente:
sia il diretto responsabile della struttura organizzativa
impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lâesercizio dellâattività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dellâimpiego di un collaboratore âche esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutiveâ.
A parere dei giudici di legittimità , da un lato, è onere del contribuente che chiede il rimborso dellâimposta asseritamente non dovuta dare prova dellâassenza delle condizioni elencate sopra e, dallâaltro, spetta al giudice di merito lâaccertamento delle stesse che, se congruamente motivate, sono insindacabili dai giudici di legittimità .
Per quanto attiene il caso particolare del medico convenzionato con il Ssn, il supporto organizzativo di beni strumentali e di collaboratori può avere riflessi sostanziali in termini reddituali.
Infatti, la dotazione di mezzi e persone in misura eccedente il minimo necessario per lâesercizio della professione può servire a incrementare il numero dei pazienti (e quindi del reddito). Per di più, nellâipotesi di medici convenzionati che hanno raggiunto il numero massimo di assistiti (i massimalisti), lâeccedenza può essere funzionale a mantenere massimo il numero di pazienti (e quindi del reddito) garantendo, attraverso un miglior servizio reso, la fidelizzazione degli stessi.
à compito del giudice di merito accertare in concreto i presupposti della fattispecie impositiva, âin considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per lâesercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvaleâ (cfr Cassazione, 1542/2015).
Quanto allâincidenza delle spese per beni strumentali, la Corte di cassazione ha peraltro affermato che anche lâacquisto, per un prezzo consistente, di un macchinario indispensabile per lâesercizio della professione può essere inidoneo a significare lâesistenza del presupposto impositivo dellâautonoma organizzazione, âtutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dellâacquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile allâesercizio dellâattività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale o dalla professionalità del lavoratore autonomoâ (cfr sentenza 547/2016).
Alla luce di tali principi, è evidente lâerrore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale che, nel rigettare lâesistenza dellâautoma organizzazione, si era esclusivamente basata sulla presunta insussistenza di personale dipendente, senza considerare la complessiva situazione analizzata dallâufficio impositore, che aveva correttamene rilevato lâutilizzazione di quattro studi professionali e di beni strumentali di elevato importo, certamente indicatori del requisito dellâautonoma organizzazione.
Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 7 Settembre 2016
(Fonte Fisco Oggi)
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