Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e reclamabilità del provvedimento di accoglimento
Pubblicato il 10/09/16 12:01 [Doc.1594]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Ravenna, 27 giugno 2016. Giudice Alessandro Farolfi.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Natura e finalità dell’istituto
Lo scopo primario avuto di mira dal legislatore con l’introduzione nel nostro ordinamento l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è stato quello di predisporre uno strumento deflattivo, nella consapevolezza che molteplici tipologie di cause (nel settore medico, in quello degli appalti o della prestazione d’opera) risultano in gran parte condizionate dall’esperimento di una consulenza che, spesse volte, è in grado di favorire la transazione o la conciliazione delle parti. Da qui l’esigenza di poter anticipare tale momento accertativo e di stimolo al possibile accordo, rispetto alla stessa proposizione della domanda giudiziale ordinaria, svincolando la richiesta dalla necessaria sussistenza del periculum in mora.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Provvedimento di accoglimento - Reclamabilità - Esclusione
Se è dubbia ed assai discussa la possibilità di applicare all’ipotesi di rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa di cui all’art. 696-bis c.p.c. il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144/2008 (che ha ritenuto illegittima la norma che non prevede il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 696 c.p.c.) è tuttavia certamente da escludersi – anche a prescindere dalla natura non cautelare dell’istanza in decisione – la reclamabilità del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del citato procedimento di consulenza preventiva. Del resto, la parte che si voglia dolere di eventuali vizi della consulenza o della sua inattendibilità, ben può farlo nel successivo giudizio di merito, ove potrà opporsi alla ammissione dell’elaborato e richiedere che venga disposta una nuova CTU, risultando persino incongruo a tale fine riconoscere una reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c.

Massima a cura di Franco Benassi


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