In caso di lesioni micropermanenti, il danno morale non dev’essere contenuto nel quinto del danno biologico
Pubblicato il 12/09/16 08:49 [Doc.1598]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Benevento, Sez. I Civile, Giudice Luigi Galasso, Sentenza 30.5.2016, n. 1442

Risarcimento del danno da circolazione di veicoli – Lesioni micropermamenti - Danno morale – Limite del quinto ex art. 139, comma 3, codice assicurazioni private – Applicabilità – Esclusione

Deve comprendersi se il danno morale, nell’ambito delle lesioni cc.dd. micropermanenti, debba essere risarcito mediante una liquidazione unitaria, comprensiva di ogni altra voce di danno non patrimoniale, quale quello biologico, o se possa essere liquidato distintamente: con la conseguenza, nel primo caso, che, in ipotesi di lesioni micropermanenti, non si potrebbe eccedere il quinto (art. 139, co. 3, cod. ass. priv.).
La seconda tesi appare più aderente al testo normativo (l’art. 139 cod. ass. priv., si riferisce al solo danno biologico): e, inoltre, opinando nel senso del primo orientamento, si potrebbe giungere sino all’azzeramento del danno morale, ove mai sussistessero i presupposti dell’incremento del risarcimento del danno biologico, che potrebbe esaurire la quota del quinto, senza lasciare alcuna possibilità, quindi, per il ristoro pure del nocumento di natura morale: senza considerare che potrebbero sussistere casi, nei quali il danno biologico sia minore di quello morale, il quale, però, contrariamente opinando, verrebbe risarcito in una semplice frazione dell’altro.

Massima a cura di Luigi Galasso


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