La clausola pure claims made non è di per sé vessatoria e non introduce limitazioni di responsabilità.
Pubblicato il 12/09/16 20:20 [Doc.1604]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Tribunale (in composizione monocratica) di Bologna – II Sez. civile – Sent. 12/8/2016.

Il Giudice felsineo, in tema di validità ed efficacia del contratto contenente clausola claims made (tema discusso in dottrina e giurisprudenza), premesso che
• l’assicurazione per cui è causa va ricondotta al novero dei contratti di assicurazione c.d. claims made (clausola a richiesta fatta: sul punto v., fra le altre, Cass., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872; Cass., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891; Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140), come si desume agevolmente dagli artt. 13 (oggetto dell’obbligazione) e 14 (inizio e termine della garanzia) delle condizioni generali di contratto definite “NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONISTI” nonché dalle definizioni preliminari, tra le quali in particolare spicca quella di <<SINISTRO: la richiesta risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l’assicurazione>> (definizione che già di per sé evidenzia la nonriconducibilità del contratto in esame allo schema incentrato sulla c.d. loss occurency o insorgenza del danno, recepito dal 1° comma dell’art. 1917, c.c., che è disposizione derogabile, come già si ricava dalla lettura dell’art. 1932 c.c. e come affermato anche dalla Suprema Corte: infondata dunque è l’eccezione di nullità della clausola per violazione della disposizione codicistica);

precisa che
• la clausola pure claims made non è di per sé vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto delimita l’oggetto del contratto (in deroga all’art. 1917, 1° co., c.c.) e non introduce limitazioni di responsabilità (da ultimo v., sul punto, Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140),

escludendo
• in ragione della pacifica mancanza in capo all’attrice della qualità di consumatore, la ravvisabilità della nullità del contenuto dell’accordo contrattuale inter partes (e nello specifico della clausola in esame), derogatorio rispetto alla previsione desumibile dal codice civile (art. 1917, 1° co., c.c.), per violazione di norme imperative (e tanto meno dei principi generali di correttezza e buona fede).

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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