Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono solo quelle liquide
Pubblicato il 15/09/16 08:05 [Doc.1621]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione sez. Un. Civili, 13 settembre 2016, n. 17989.
Segnalazione dellâAvv. Debora Spinelli
Obbligazioni pecuniarie illiquide- forum destinatae solutionis ex artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c. -Inapplicabilità -
Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dellâart. 1182, terzo comma, c.c., sono â agli effetti sia della mora ex re ai sensi dellâart. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dellâart. 20, ultima parte, c.p.c. â esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini lâammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone lâart. 38, ultimo comma, c.p.c.
© Riproduzione Riservata