Cessione agevolata di beni ai soci: i codici per versare le sostitutive
Pubblicato il 15/09/16 10:15 [Doc.1630]
di Redazione IL CASO.it
Coloro che si avvalgono delle disposizioni di vantaggio devono anticipare il 60% dell'imposta âleggeraâ entro il prossimo 30 novembre, lâaltra parte nel termine del 16 giugno 2017
Mancavano solo loro, i codici tributo per pagare, con lâF24, le imposte sostitutive frutto del regime temporaneo di favore, previsto dai commi da 115 a 121 della Stabilità per il 2016 (legge 208/2015, per le società che assegnano o cedono ai soci (o a società di gestione trasformate in società semplici), entro il prossimo 30 settembre, taluni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nellâattività propria dâimpresa: arrivano con la risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016.
Nello specifico, ricordiamo che le disposizioni richiamate hanno introdotto una serie di agevolazioni in caso di fuoriuscita di determinate tipologie di beni dal perimetro dellâimpresa, agevolazioni che si traducono in un regime impositivo âbenevoloâ che irradia i suoi effetti sia sulle imposte dirette sia su quelle di registro, ipotecaria e catastale (per approfondire vedi le cinque puntate su âBeni dâimpresa: le novità della legge di stabilità 2016â) .
In breve, tralasciando i commi che delimitano gli ambiti soggettivo e oggettivo del regime, la risoluzione ripassa:
il 116, che prevede lâapplicazione di una sostitutiva delle imposte sui redditi e dellâIrap, nella misura dellâ8 per cento (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione). Inoltre, le riserve in sospensione dâimposta, annullate a causa dellâassegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società trasformate godono di una sostitutiva del 13 per cento
il 121, che estende lo sconto fiscale, nella misura dellâ8 per cento, anche allâimprenditore individuale che, quindi, âpotevaâ estromettere (entro lo scorso 31 maggio) dei beni immobili strumentali dal patrimonio dâimpresa (articolo 43, comma 2 del Tuir), mediante il pagamento dellâimposta più leggera
e il 120, che stabilisce i termini di versamento e il quantum, e cioè: âle società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017â, utilizzando il modello F24.
Detto ciò, i codici istituiti, due nuovi e uno ridenominato, sono:
1836 âImposta sostitutiva per lâassegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208â
1837 âImposta sostitutiva sulle riserve in sospensione dâimposta annullate per effetto dellâassegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208â
1127 ridenominato âImposta sostitutiva per lâestromissione dei beni immobili strumentali dallâimpresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208â.
Nel modello di pagamento unificato vanno riportati nella sezione âErarioâ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ con lâindicazione, quale âanno di riferimentoâ, dellâanno dâimposta cui si riferisce il versamento.
Considerata la varietà delle operazioni e dei soggetti interessati dalle norme, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 lâAgenzia delle Entrate ha chiarito, in prima battuta, molti dei quesiti posti dai contribuenti potenzialmente coinvolti (vedi articolo âAssegnazione agevolata di beni: ambiti applicativi, vantaggi, effettiâ) e ha anche annunciato lâuscita, a breve, di un nuovo documento di prassi che risolverà le ulteriori perplessità (vedi comunicato stampa dello scorso 7 settembre).
r.fo.
pubblicato Martedì 13 Settembre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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