Polizza vita Unit Linked, natura e criterio interpretativo applicabile
Pubblicato il 15/09/16 18:16 [Doc.1631]
di Redazione IL CASO.it


Corte d’Appello di Bologna, 28 luglio 2016, sent. n. 1396, Cons. relatore Pietro Guidotti

Segnalazione e massima a cura di:
Avv. Giovanni Cedrini e Avv. Francesca Corsano – Cedrini & Zamagni Studio Legale - Axiis

Polizza vita Unit Linked – Natura finanziaria o natura assicurativa – Criterio interpretativo applicabile
Il criterio interpretativo secondo cui stabilire se la polizza vita, al di là della qualificazione giuridica attribuita dalle parti, vada intesa come una forma di investimento in un prodotto finanziario ovvero come un normale contratto di assicurazione sulla vita, è costituito dall’elemento del rischio e, in particolare, la misura in cui esso, a seconda del caso concreto, sia posto a carico dell’assicurato e dell’assicuratore.

Polizza vita Unit Linked - Applicazione del TUF anche prima dell’entrata in vigore della legge 262/2005
Una volta qualificata la polizza unit linked alla stregua di un prodotto finanziario (ipotesi integrata qualora i rischi addossati all’assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento siano tali da comprimere o, addirittura, rendere assente la componente assicurativa del contratto), la normativa applicabile, ante riforma del 2005, sarà quella del TUF e del Regolamento Consob 11522/1998.
Le polizze unit linked sono riconducibili alla grande varietà di strumenti partecipativi previsti dall’art. 1, II co., TUF per alcuni dei quali la negoziabilità non è un elemento essenziale per cui l’assenza di tale caratteristica non preclude l’applicazione della disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento Consob 11522/1998

Polizza vita Unit Linked – Natura finanziaria – Titolarità dell’azione in capo alla Curatela in caso di fallimento del contraente
I diritti di credito vantati dal Fallimento nei confronti di una compagnia assicurativa, derivanti da una polizza unit linked qualificata come prodotto finanziario, sono esclusi dall’ambito applicativo degli art.li 1923, I co, c.c. e 46, I co, n. 5 l.f.


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