Modalità di accertamento dell’usurarietà del mutuo e tasso moratorio
Pubblicato il 17/09/16 08:54 [Doc.1642]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Avv. Rosario Beninato

Usura – Verifica superamento soglia – Occorre tenere conto anche del tasso di mora

“…ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori … pur non potendosi ricomprendere la mora nell’ambito fisiologico dell’operazione di finanziamento e avendo la stessa un carattere eventuale, non va trascurato come sia la stessa legge n. 108/96 ad assicurare “una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali””.


Usura – Verifica superamento soglia – Inclusione di tutti i costi connessi all’operazione di finanziamento, anche della commissione per l’estinzione anticipata

“…va ribadito che… l’esigenza di contenere in misura completa il rischio da usura possa conciliarsi a mezzo dell’inclusione, allo stato, nella valutazione comparativa di osservanza del tasso soglia, dei costi comunque connessi all’operazione di finanziamento, immediati e procrastinati, tra cui la commissione per l’estinzione anticipata.”.


Clausola di salvaguardia – Irrilevanza

“…neppure la presenza della clausola di salvaguardia all’interno del contratto di mutuo… impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia…”.


Conseguenza dell’usurarietà del mutuo: intervenuta gratuità del finanziamento

“Dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court. Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha intesto prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi).”.

Autore massime Avv. Rosario Beninato


© Riproduzione Riservata