Chiusura del fallimento in presenza di giudizi pendenti e adempimenti fiscali
Pubblicato il 17/09/16 12:01 [Doc.1646]
di Redazione IL CASO.it


Risposta a interpello data dall'Agenzia delle entrate Ve-Marghera del 25 marzo 2016.

"Chiusa la procedura e presentata la dichiarazione fiscale, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 118, comma 2, legge fall., gli organi del fallimento debbono presentare, nei termini di cui all'articolo 5, comma 4, d.p.r. 322/1998, un modello unico per il periodo di imposta relativa a tali presupposti. In detto modello unico, confermando il nuovo maxi periodo, andrà rideterminato l'imponibile tenendo conto dell'esito dei contenziosi e liquidata l'eventuale relativa imposta con i conseguenti adempimenti, se dovuti."


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