Rapporto tra sospensione dellâesecuzione ex art. 624-bis c.p.c. ed estinzione per infruttuositÃ
Pubblicato il 17/09/16 19:12 [Doc.1647]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Rovigo, 14 luglio 2016. Giudice Mauro Martinelli.
Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori â Fattispecie
Qualora sia proposta istanza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dellâarticolo 624-bis c.p.c. e sussistano, nel contempo, i presupposti di cui allâarticolo 164-bis disp. att. c.p.c. a causa della impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il giudice dellâesecuzione non potrà accogliere lâistanza di sospensione dei creditori qualora la stessa sia motivata dallâopportunità di attendere che in futuro, superata la crisi del settore immobiliare, potrebbe essere ricavato un risultato economico maggiormente vantaggioso.
Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Ratio - Consenso delle parti - Esclusione - Estinzione di una minima parte del debito privando nel contempo lâesecutato della disponibilità dellâimmobile
La ratio sottesa allâintroduzione della norma di cui allâarticolo 624-bis c.p.c., la quale prevede il diritto del debitore ad essere sentito, ma che tuttavia, non subordina la sospensione al consenso delle parti, inerisce al fatto che dalla sospensione non deriverebbe tout court alcun vantaggio per il debitore, alla circostanza che la sospensione è sempre revocabile ed alla constatazione che, se si procedesse alla vendita ad un prezzo ulteriormente ribassato - molto distante dalla originaria valutazione peritale - si estinguerebbe solo una minima parte del debito gravante sull'esecutato, privandolo al contempo della abitazione, in assenza, dunque, di reale beneficio.
Espropriazione forzata - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori - Ratio
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. nulla dice in relazione alla necessità di audizione del debitore, prima di procedere alla dichiarazione di estinzione anticipata: evidentemente la ratio normativa prescinde dalla posizione del debitore e finisce per delimitare il diritto alla prosecuzione del procedimento ad aeternum del creditore con le esigenze pubblicistiche di contenimento del processo nellâalveo della ragionevole durata.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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