Rapporto tra sospensione dell’esecuzione ex art. 624-bis c.p.c. ed estinzione per infruttuosità
Pubblicato il 17/09/16 19:12 [Doc.1647]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Rovigo, 14 luglio 2016. Giudice Mauro Martinelli.

Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori – Fattispecie
Qualora sia proposta istanza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 624-bis c.p.c. e sussistano, nel contempo, i presupposti di cui all’articolo 164-bis disp. att. c.p.c. a causa della impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il giudice dell’esecuzione non potrà accogliere l’istanza di sospensione dei creditori qualora la stessa sia motivata dall’opportunità di attendere che in futuro, superata la crisi del settore immobiliare, potrebbe essere ricavato un risultato economico maggiormente vantaggioso.

Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Ratio - Consenso delle parti - Esclusione - Estinzione di una minima parte del debito privando nel contempo l’esecutato della disponibilità dell’immobile
La ratio sottesa all’introduzione della norma di cui all’articolo 624-bis c.p.c., la quale prevede il diritto del debitore ad essere sentito, ma che tuttavia, non subordina la sospensione al consenso delle parti, inerisce al fatto che dalla sospensione non deriverebbe tout court alcun vantaggio per il debitore, alla circostanza che la sospensione è sempre revocabile ed alla constatazione che, se si procedesse alla vendita ad un prezzo ulteriormente ribassato - molto distante dalla originaria valutazione peritale - si estinguerebbe solo una minima parte del debito gravante sull'esecutato, privandolo al contempo della abitazione, in assenza, dunque, di reale beneficio.

Espropriazione forzata - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori - Ratio
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. nulla dice in relazione alla necessità di audizione del debitore, prima di procedere alla dichiarazione di estinzione anticipata: evidentemente la ratio normativa prescinde dalla posizione del debitore e finisce per delimitare il diritto alla prosecuzione del procedimento ad aeternum del creditore con le esigenze pubblicistiche di contenimento del processo nell’alveo della ragionevole durata.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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