Nella “Dopo di noi”, misure fiscali per i disabili gravi senza familiari
Pubblicato il 20/09/16 08:29 [Doc.1657]
di Redazione IL CASO.it


Esenzione dall’imposta di successione e donazione, e applicazione delle imposte di registro e ipocatastali, per i negozi istitutivi di trust e di vincoli di destinazione

Il 25 giugno scorso, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del giorno precedente, è entrata in vigore la legge 112/2016 (“dopo di noi”) che, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave.
L’appellativo “dopo di noi” si riferisce all’attenzione dedicata al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

In ossequio ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, la norma da un lato regolamenta le modalità di intervento dello Stato e degli enti territoriali, dall’altro introduce specifici incentivi fiscali rivolti alla generalità dei consociati.
L’intervento pubblico è destinato ai soggetti che, oltre a versare in condizioni di disabilità grave, siano anche prive del sostegno familiare.
Quello privato, invece, è agevolato anche in presenza della sola condizione di grave disabilità del beneficiario.
Pertanto, dapprima si definiranno i concetti di “disabilità grave” e “assenza di sostegno familiare” necessari per delimitare l’ambito soggettivo delle nuove disposizioni, poi si analizzeranno gli incentivi fiscali e le linee di azione dell’intervento statale.

Definizione di “disabilità grave” e “assenza di sostegno familiare”
La norma in questione disciplina misure di assistenza, cura e protezione a favore di persone con disabilità grave e, in alcuni casi, prive di sostegno familiare.
La disabilità grave si sostanzia in una condizione di minoranza psicofisica, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Per delimitare il proprio ambito applicativo, e onde meglio definire la locuzione “disabilità grave”, l’articolo 1 della legge fa un espresso rinvio al contenuto dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), a mente del quale “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in moda da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
La disabilità grave, come accennato, deve accompagnarsi, in alcune ipotesi, all’assenza di sostegno familiare.
Quest’ultima condizione può derivare dalla mancanza di entrambi i genitori o dall’impossibilità per gli stessi di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, e va valutata anche in ottica prospettica.

Misure di sostegno all’iniziativa privata
Per incentivare l’utilizzo di risorse private, la norma ha introdotto numerose agevolazioni fiscali, subordinandole al rispetto di specifiche e tassative condizioni.
Segnatamente, le misure fiscali volte a stimolare l’azione dei cittadini sono le seguenti:
esenzione dall’imposta di successione e donazione, e applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, per i negozi istitutivi di trust e di vincoli di destinazione, nonché per i contratti fiduciari con assegnazione a fondi speciali
esenzione dall’imposta di bollo per gli atti e documenti relativi ai negozi di cui al punto precedente
agevolazioni ai fini dell’Imu per i beni oggetto dei negozi di cui al primo punto
deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di trust e fondi speciali
innalzamento della detrazione relativa alle polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Trust, vincoli di destinazioni e fondi speciali
In via preliminare, pare opportuno illustrare brevemente struttura e funzione dei negozi in rubrica. Particolare attenzione meritano i “fondi speciali” poiché, a differenza del trust e dei vincoli di destinazione, non si tratta di negozi giuridici “tipici”.

Fondi speciali
Il fondo speciale, come si desume dall’articolo 1, è una massa patrimoniale composta di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario; il ruolo di fiduciario può essere svolto anche da un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera prevalentemente nel settore della beneficenza (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), Dlgs 460/1997).
Il negozio fiduciario non è esplicitamente disciplinato dal nostro codice civile, ma è ammesso nel nostro ordinamento in base alla generale autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 cc, purché destinato a perseguire interessi meritevoli di tutela.
Il negozio fiduciario è un contratto atipico, mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a un altro (fiduciario) un diritto, o la mera legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (“pactum fiduciae”) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi e condizioni di esercizio del diritto. Il pactum fiduciae, avente natura obbligatoria, fissa lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare e, solitamente, disciplina la destinazione dei beni o diritti trasferiti per il tempo successivo alla conclusione del rapporto.

In base al tipo di effetti prodotti dal negozio fiduciario, si parla di fiducia germanistica e romanistica.
Nella fiducia di tipo germanistico, si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, al fiduciario); tale tipo di fiducia, considerato il principio di tipicità dei diritti reali che impregna il nostro ordinamento, viene ritenuto legittimo solo con riferimento agli strumenti finanziari.
Nella fiducia di tipo romanistico, invece, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con ciò realizzandosi un effetto traslativo che, nei soli rapporti interni, è limitato dal contenuto del pactum fiduciae.
La differenza, come chiarito dalla circolare 28/2008, riveste estrema rilevanza ai fini impositivi, poiché l’unico modello di fiducia che, producendo effetti traslativi, ha rilevanza fiscale è quello romanistico. Pertanto, nel prosieguo, discorrendo dei fondi speciali, si darà per scontato il riferimento a tale tipo di fiducia.

Trust
Il trust è un istituto tipico dei paesi di common law che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie.
Sconosciuto, fino a poco tempo fa, all’ordinamento Italiano poiché ritenuto incompatibile con le regole del nostro sistema giuridico, il trust è diventato operante anche nel nostro paese a partire dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1985, relativa alla legge sui trust e al loro riconoscimento.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o trustor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito; una figura solo eventuale è quella del guardiano, cui possono essere demandati compiti di vigilanza sull’attività del trustee e attribuiti poteri latu sensu sanzionatori.

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.
Come vedremo, la norma in commento, in base alle condizioni richieste per la fruizione delle agevolazioni, fa riferimento unicamente ai trust con beneficiari identificati e specifica che gli stessi devono essere soggetti distinti dal trustor. Pertanto, non sono agevolabili i trust di scopo né quelli auto-dichiarati (per una approfondita disamina sul trattamento fiscale del trust, si rinvia alla circolare 48/2007).

Vincoli di destinazione
I vincoli di destinazione sono regolamentati dall’articolo 2645-ter del codice civile (“Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”).
La loro funzione principale, similmente a quanto visto per i trust e i fondi speciali, è sottrarre una parte dei beni di un soggetto alla regola generale dettata dall’articolo 2740 cc, in base alla quale ciascuno risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”.
Infatti, secondo quanto prescrive testualmente l’articolo 2645-ter cc, per effetto della trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione, quest’ultimo diviene opponibile ai terzi e i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.
In particolare, l’articolo citato consente di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per il soddisfacimento di debiti contratti per tale scopo.

Agevolazioni in materia di imposta di successione, registro, ipotecaria e catastale
L’articolo 6 della legge in commento stabilisce che i beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter cc, oppure destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del DL 262/2006 e, ove dovute, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Tali agevolazioni sono subordinate al rispetto di particolari requisiti di forma, scopo e struttura negoziale, atte a comprovare che la destinazione dei beni sia compatibile con gli interessi che la norma si prefigge di tutelare.

segue...
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/nella-dopo-noi-misure-fiscaliper-disabili-gravi-senza-familiari

Adolfo Trombetta
pubblicato Lunedì 19 Settembre 2016

(Fonte: www.fiscooggi.it)


© Riproduzione Riservata