Concordato preventivo e rimozione degli effetti protettivi del patrimonio
Pubblicato il 22/09/16 17:45 [Doc.1676]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Aosta 21 luglio 2016.
Segnalazione e massima a cura dellâ Avv. Giuseppe de Filippo
Concordato preventivo con riserva â Verifica insussistenza presupposti ex art. 160 e 161 l.f. e procedimento di verifica â Perpetuazione effetti protettivi patrimonio debitore in forza del divieto ex art. 168 l.f. â Rimozione effetti protettivi.
Ai sensi dellâart. 162 l.f. la verifica dellâinsussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l.f. comporta âallâesito del procedimento di verificaâ la declatoria di inammissibilità della proposta concordataria che il Tribunale pronuncia con decreto non soggetto a reclamo e sentito il debitore in camera di consiglio.
Se è previsto normativamente che gli effetti protettivi anticipati sul patrimonio del debitore in forza dellâapplicazione dellâart. 168 l.f. si verificano con lâiscrizione della domanda in bianco nel Registro delle Imprese, è altrettanto vero che tali effetti possono essere rimossi (con efficacia retroattiva e fatti salvi comunque gli atti legalmente compiuti medio tempore) se vi è un provvedimento di declatoria di inammissibilità pronunciato dal Tribunale investito della questione.
Diversamente ed in assenza di un provvedimento reso dal Tribunale sullâinammissibilità o di declatoria di fallimento (che non avviene più motu proprio, ma per iniziativa di uno dei soggetti di cui allâart. 6 l.f.) si andrebbe incontro ad una perpetuazione degli effetti protettivi che il debitore continuerebbe a beneficiare sul proprio patrimonio in totale spregio delle ragioni dei creditori ai quali verrebbe impedito, pertanto, di soddisfarsi sui beni della società stante il divieto di cui allâart. 168 l.f.
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