La notifica dell'avviso di accertamento non fa decorrere il termine per l’impugnazione del curatore
Pubblicato il 25/09/16 17:28 [Doc.1690]
di Redazione IL CASO.it


La notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis non è idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza del termine

Cassazione civile, sezione tributaria, 14 settembre 2016, n. 18002. Presidente Cirillo. Relatore Paola Vella.

Fallimento - Notifica dell’avviso di accertamento - Interesse del curatore ad agire mediante impugnazione - Manifestazione della volontà dell’amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse concreto ed attuale del curatore ad agire, mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento, insorge solo a fronte della (e successivamente alla) manifestazione della volontà dell'amministrazione finanziaria, o per essa dell'agente della riscossione, di insinuarsi al passivo fallimentare, la quale non può certo desumersi dalla precedente notifica dell'avviso al contribuente in bonis, sia perché questa assolve tutt'altra funzione e finalità, sia perché, sino a quando la pretesa tributaria non venga espressamente azionata nei confronti della massa, con la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 legge fall., il curatore non sarebbe nemmeno legittimato a tutelarne gli interessi, in quanto in ipotesi nemmeno in astratto pregiudicabili. Tra l'altro, ove si trattasse di domanda presentata dall'amministrazione finanziaria oltre il termine fissato dall'art. 101, comma 1, legge fall. (c.d. domanda ultratardiva), essa avrebbe notevoli probabilità di essere dichiarata preliminarmente inammissibile, stante l'estremo rigore della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla "prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile", di cui è onerato l'istante (art. 101, comma 4, legge fall.).


Fallimento - Notifica dell’avviso di accertamento - Attualità dell’interesse del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria - Decisione del giudice delegato in sede di accertamento del passivo

Nel sistema della riscossione ridisegnato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, l'interesse concreto del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria sembrerebbe divenire attuale solo all'esito della decisione del giudice delegato, in sede di accertamento del passivo fallimentare. Infatti, la previsione del novellato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 1, per cui "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva", attesta che, a fronte della insinuazione al passivo del credito tributario, ed all'esito del c.d. "contraddittorio incrociato" tra le parti (disciplinato dall'art. 96 legge fall. ante riforma, ed ora dall'art. 95 della legge fallimentare riformata), il giudice delegato potrebbe anche statuire l'ammissione integrale del credito - provvedimento che tra l'altro la riforma fallimentare ha assoggettato anche all'impugnazione del curatore, divenuto parte a tutti gli effetti, ai sensi del novellato art. 98, comma 3, legge fall., - in alternativa alla sua ammissione "con riserva", in attesa che la contestazione sul merito della pretesa sia risolta dinanzi al giudice tributario competente, su impulso della parte interessata, in vista della successiva modifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 113-bis legge fall.


Fallimento - Notifica dell’avviso di accertamento al contribuente in bonis - Decorrenza del termine per l’impugnazione nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza del termine - Esclusione

Deve escludersi che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis sia idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, ed in ultima analisi che l'intervenuta definitività dell'atto medesimo sia opponibile alla massa dei creditori, ritenendo invece necessario che il curatore sia messo direttamente in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori. E ciò a prescindere dagli ulteriori rilievi svolti sulla ritenuta superfluità, in sede fallimentare, della notifica della cartella di pagamento, e della possibilità per il curatore di impugnare autonomamente il ruolo sulla cui base sia stata proposta domanda di ammissione al passivo, dovendosi in ogni caso ritenere che l'interesse concreto ed attuale del curatore a contestare l'atto impositivo insorga solo a seguito dell'insinuazione al passivo del credito tributario.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)


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